Legge di bilancio: il parere delle Regioni

Sanità
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La Conferenza delle Regioni del 14 dicembre ha espresso un parere positivo in merito alla Legge di bilancio, evidenziando ancora problematiche rispetto alle risorse necessarie per il rinnovo dei contratti nel settore sanità.

In particolare - nel sostenere le proprie ragioni - la Conferenza ha sottolineato il concorso positivo delle regioni a statuto ordinario alla manovra di finanza pubblica per l’anno 2018 che ammonta a 12,95 miliardi di contributo. Permangono i timori per la riduzione della spesa sociale che si andrebbe a creare in quanto il taglio strutturale in termini di indebitamento netto risulta non ancora coperto per l’anno 2018 per 2,694 miliardi. Il parere è comunque positivo alla luce dell'impegno del governo di risolvere una serie di criticità, con l’impegno da parte del dell'esecutivo di ristabilire i 300 milioni di tagli che avrebbero colpito in particolare proprio le politiche sociali.
Di seguito il documento consegnato al Governo in sede di Conferenza Unificata (pubblicato sul portale www.regioni.it , sezione "Conferenze):
Posizione sul Ddl bilancio di previsione dello Stato 2018 e bilancio pluriennale per triennio 2018-2020
Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a), n. 1 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata
La Conferenza delle Regioni e Province autonome ha più volte sottolineato in sede di Conferenza Unificata il carico responsabile del concorso positivo delle Regioni a statuto ordinario alla manovra di finanza pubblica ed equilibrio per l’anno 2018 che ammonta a 12,95 miliardi di contributo (somma comprensiva anche di 1,89 mld per la rideterminazione del FSN in sede di manovra 2017 (c.392 L.232/2016), di 604 mil per rideterminazione livello fabbisogno decreto MEF 5 giugno 2017 e di 99 milioni rideterminazione del Fondo Nazionale Trasporti – art. 3 intesa Stato - Regioni 23 febbraio 2017), evidenziando anche che, ciò nonostante, permangono i timori per la riduzione della spesa sociale che si andrebbe a creare in quanto il taglio strutturale in termini di indebitamento netto risulta non ancora coperto per l’anno 2018 per 2,694 miliardi.
Le manovre finanziarie impongono alle Regioni a statuto ordinario, dal 2016, un avanzo rispetto al pareggio di bilancio in “difformità” con tutti gli altri settori della PA (per gli enti locali è richiesto il pareggio mentre lo Stato ha chiesto lo slittamento al 2020 del pareggio di bilancio) che per il 2018 in base al testo del ddl Bilancio 2018 sarà pari a 2,2 miliardi equivalenti circa allo 0,124 % del PIL.
Il Governo ha previsto nel ddl in esame uno sgravio della manovra per le Regioni a statuto ordinario di 100 milioni anche in termini di indebitamento netto, tuttavia - a legislazione vigente - rimane ancora da coprire un contributo alla finanza pubblica pari a 300 milioni che si scaricherebbe come riduzione ai trasferimenti delle Regioni a favore degli enti locali o delle famiglie per interventi che riguardano: l’erogazione gratuita di libri di testo, l'edilizia scolastica e il sostegno alle non autosufficienze, oltre che interventi più generali di politica sociale che includono, fra l’altro, il fondo inquilini morosi e il fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione (secondo l’allegata tabella).

 

Le Regioni ritengono apprezzabile la volontà del Governo dimostrata in occasione dell’approvazione al Senato dell’ordine del giorno n. G/2960/197/5 che si traduce in un impegno ad individuare le risorse necessarie a ridurre il contributo alla manovra delle Regioni a statuto ordinario per salvaguardare il finanziamento di queste finalità sociali e sono pronte a condividere a tal fine, nello spirito di leale collaborazione interistituzionale che ha sempre caratterizzato la relazione fra livello di governo centrale e regionale, il rilevante sforzo finanziario anche nell’ottica del medio periodo, stante la pluriennalità del concorso alla manovra delle Regioni con l’impegno a realizzare comunque l'obiettivo di finanza pubblica richiesto dalla manovra.?Ritengono, inoltre, importante armonizzare al 31 gennaio (anziché 30 aprile) i termini dell’intesa del riparto del contributo alla finanza pubblica delle Regioni con quelli dei processi di scambio / cessione degli spazi finanziari con gli enti locali del proprio territorio attraverso le Intese regionali con enti locali (art. 10 L. 243/2012), il cui iter ha inizio il 15 gennaio (DPCM 21/2017) anche per non vanificare l’occasione di ottimizzare gli spazi finanziari per investimenti a livello territoriale. Al tempo stesso, occorre prevedere per la stessa scadenza, 31 gennaio, il riparto degli spazi finanziari concessi nell’ambito dei patti di solidarietà nazionali in sede di autocoordinamento delle Regioni. L’armonizzazione di tutti i termini permette di considerare insieme le variabili che incidono sulla programmazione finanziaria ad inizio anno.?Le Regioni chiedono al Governo di focalizzare la propria attenzione anche su altre politiche prioritarie che hanno una diretta ricaduta sui cittadini stante la necessità di un adeguato e coerente finanziamento: - mantenimento del livello di finanziamento pubblico del Servizio Sanitario Nazionale al di sopra del 6,5% del PIL; - rinnovo contratto dei dipendenti settore sanità: si stimano risorse necessarie per circa 1,400 miliardi di cassa che a regime implicano un costo ulteriore a decorrere rispetto la legislazione vigente di circa 700 mln che dovrebbe allineare il FSN alla dinamica delle risorse che il Bilancio dello Stato effettua per i dipendenti delle Amministrazioni centrali in quanto, fra l’altro, il fabbisogno sanitario previsto in 113,4 miliardi circa per il 2018 (così rideterminato a seguito della riduzione di 604 milioni dal decreto MEF 5 giugno 2017) non risulta coerente con l’obiettivo del rinnovo contrattuale né con l’erogazione dei nuovi LEA in assenza di ulteriori determinazioni; - flessibilità del costo del personale sanità rispetto al limite “spesa dell’anno 2004 diminuita dell’1,4 per cento”: il limite non è più coerente e attuale rispetto alle evoluzioni organizzative e di erogazione dei servizi sanitari, soprattutto se si prevede che ciò avvenga nel rispetto degli equilibri di bilancio così non necessitando di copertura finanziaria; - riattivazione del Tavolo di confronto per la definizione di una nuova governance della spesa farmaceutica; - finanziamento del Fondo funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali; - finanziamento strutturale degli indennizzi emotrasfusi (legge n. 210/1992); - in materia di spesa per il personale dei Centri per l’impiego permangono punti di criticità in relazione alle specificità delle erogazioni del servizio sui termini e alle dinamiche e per la costruzione del salario accessorio rispetto alla quale andrebbe almeno risolto il tema del riequilibrio dei dipendenti ex provinciali ai sensi della legge 56/2014. In relazione alle Sentenze della Corte Costituzionale sulla legge 164/2016 di modifica alla legge 243/2012, le Regioni e le Province autonome sottolineano la necessità di condividere la prevalenza delle norme previste dal D.lgs.118/2011 e sue modifiche e integrazioni rispetto a quelle giudicate “critiche” o incostituzionali previste dalle norme sul pareggio di bilancio della legge 243/2012, anche al fine di sperimentare per un numero limitato di Regioni il solo regime previsto dal decreto legislativo disposto dalle regole in materia di “armonizzazione di bilancio” ai fini dell’erogazione delle proprie competenze / funzioni dal punto di vista finanziario. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano esprimono parere favorevole al disegno di legge bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 condizionato all’impegno assunto dal Governo alla soluzione delle criticità esposte. La Regione Siciliana condiziona il parere favorevole all’esclusione, per il 2018, delle Province siciliane dal contributo al riequilibrio della finanza pubblica.La Provincia autonoma di Bolzano chiede l’accoglimento del seguente emendamento, ritenuto rilevante in materia di cooperazione transfrontaliera: dopo l'articolo 1, comma 684, aggiungere i seguenti: 685. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo addizionale alla Convenzione-quadro sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, stipulata a Strasburgo il 9 novembre 1995, di seguito denominato "protocollo addizionale". 685-bis. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo addizionale a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del protocollo stesso. Relazione: Il protocollo addizionale sopra citato tende a rafforzare la Convenzione quadro sulla cooperazione transfrontaliera, già ratificata dall'Italia, riconoscendo espressamente, a certe condizioni, il diritto delle comunità territoriali di concludere accordi di cooperazione transfrontaliera, la validità in diritto interno degli atti e delle decisioni prese nell'ambito degli accordi di cooperazione transfrontaliera e la personalità e capacità giuridica degli organismi di cooperazione transfrontaliera creati in virtù dell'accordo. Questa possibilità di cooperazione tra le autorità locali e regionali attraverso le frontiere in Europa è di particolare importanza per le Regioni e Province Autonome di confine come la Provincia Autonoma di Bolzano. È dunque arrivato il momento, di ratificare e dare finalmente attuazione nel nostro ordinamento a questa Convenzione. Infine, si chiede l’accoglimento del seguente emendamento in materia di proroghe assunzionali nel Servizio Sanitario Nazionale: All’articolo 1, comma 676, al termine della lett. a) il punto e virgola è sostituito dal punto e viene aggiunto il seguente periodo: “Sono in ogni caso escluse dalla proroga le aziende ed enti del SSN, salvo che le rispettive Regioni non dispongano diversamente”. Relazione: L’articolo 1, comma 1 del D.L. 244/2016 ha stabilito la proroga fino al 31 dicembre 2017 dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni. Tale proroga fa seguito ad altre disposte dal legislatore, da ultimo con l’articolo 4 dello stesso D.L. 101/2013, che sono derogatorie rispetto alla durata triennale della vigenza delle graduatorie concorsuali fissata dall’articolo 35, comma 5 ter, del D. Lgs. 165/2001. Gli Enti del SSN sono tenuti al solo obiettivo della riduzione della spesa del personale e non anche a limiti assunzionali. Infatti, l’art. 1, comma 565 della legge 296/2006, nonché le successive disposizioni legislative confermative, ha stabilito le misure con cui gli enti del SSN concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica in relazione alla propria spesa complessiva del personale, prevedendo che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, non debbano superare annualmente il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4%. Poiché il limite di costo si ripercuote indirettamente sulle capacità assunzionali di ciascun ente, ne è derivata un’incertezza interpretativa, con conseguenti comportamenti disomogenei sul territorio nazionale, che ha portato in taluni casi a ritenere che anche gli enti del SSN siano soggetti alle norme relative alle proroghe della validità delle graduatorie oltre il termine ordinario di tre anni previsto dall’articolo 35, comma 5 ter del d.lgs. 165/2001. La norma di cui si propone l’introduzione si prefigge l’obiettivo di omogeneizzare l’interpretazione e i comportamenti di tutte le aziende ed enti del SSN escludendo in modo chiaro gli stessi dall’ambito delle norme relative alle suddette proroghe, anche tenuto conto dell’esigenza di salvaguardare la peculiarità del settore sanitario che vede coinvolte professionalità interessate da una continua evoluzione scientifica e che rende necessario poter reclutare personale selezionato sulla base di percorsi formativi innovativi e quindi con nuove procedure concorsuali. (Regioni.it 3288)